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Procedura di conciliazione

Il Cliente, anche quando non si ritenga soddisfatto dalla gestione e/o dall’esito del reclamo, per controversie relative, in via esemplificativa, alla validità, efficacia, esecuzione e interpretazione del Contratto, potrà promuovere in via preventiva un tentativo di conciliazione ai sensi della Delibera 203/18/CONS e successive modifiche.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche” alla delibera 203/18/CONS (di seguito anche “Regolamento Controversie”), la controversia potrà svolgersi dinnanzi al Corecom competente, tramite specifica piattaforma informatica per la quale è necessario un accesso web, o in assenza di tale possibilità da parte del Cliente, questi potrà recarsi fisicamente per lo svolgimento dinnanzi al suddetto Corecom o presso altro punto di accesso fisico da questi individuato, presso il quale il Corecom mette a disposizione dell’utente la strumentazione occorrente per partecipare al procedimento conciliativo.
In alternativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del suddetto regolamento, il Cliente potrà fare istanza per la risoluzione delle controversie, ai sensi dell’art. 141 ss. del Codice del Consumo, dinnanzi le Camere di Commercio o gli organismi di composizione stragiudiziale delle controversie.

Se la controversia verte su una delle materie indicate nell’art. 2, comma 1, del Regolamento Controversie, prima di adire l’Autorità giudiziaria vi è l’obbligo di proporre istanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle suddette modalità.

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